Porti gli occhiali ma vuoi conseguire la patente nautica?
Da oggi è possibile.
L’entrata in vigore del Decreto 2 agosto 2016 n. 182 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cambia in maniera sostanziale i parametri dei requisiti visivi per l’ottenimento della patente nautica.
Anche coloro che portano gli occhiali possono conseguire l’abilitazione al comando di unità da diporto.
Porti gli occhiali ma vuoi conseguire la patente nautica?
Per ulteriori informazioni sui corsi per il conseguimento della patente nautica clicca qui
Di seguito il link al DM n. 182 ed il testo integrale
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, IL MINISTRO DELLA DIFESA, IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO, IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL
MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, IL
MINISTRO DELLA SALUTE, E IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE
AUTONOMIE
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice
della navigazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (parte navigazione marittima);
Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,
recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
Visto, in particolare l'articolo 65, del predetto decreto;
Visto il decreto 29 luglio 2008, n. 146 concernente il regolamento
di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto), ed in
particolare l'allegato I, paragrafo 3;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', sezione III,
reso nella seduta del 15 marzo 2011, nel quale il predetto organo
consultivo ha rappresentato l'opportunita' di modificare i requisiti
visivi per il rilascio e la convalida delle patenti nautiche previsti
dal predetto allegato I;
Ritenuto di modificare l'allegato in parola in conformita' al
predetto parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 luglio 2015;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge 23 agosto 1988,
n. 400 (nota n. 24088 del 17 giugno 2016) cosi' come attestata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota n. 6709 del 28 giugno
2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Requisiti visivi e uditivi
1. Il paragrafo 3 dell'allegato I al decreto 29 luglio 2008, n.
146, e' sostituito dal seguente:
«PARAGRAFO 3
REQUISITI VISIVI E UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche
l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una
sensibilita' cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con
sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuita'
visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni,
o diabetici, o affetti da glaucoma o da neurootticopatie, o da
cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, deve essere
accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che almeno in un
occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del
6%.
B. In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere
un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con visus
nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con
correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con
correzione di occhiali purche', in caso di visus corretto per vizio
miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, la differenza di
rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e
positiva non sia superiore a tre diottrie.
I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un
visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di
qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.
C. In caso di necessita' di correzione ottica, gli occhiali
utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad
evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In
caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati
occhiali di protezione con lenti neutre.
D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali
endoculari, fachiche o pseudofachiche, deve essere considerato in
sede di visita come visus naturale. La validita' della patente non
puo' eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se
l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo
visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad
esclusione dello scotoma fisiologico. Le patenti nautiche non sono
rilasciate ne' convalidate se l'interessato e' colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validita' della patente non
puo' eccedere i cinque anni.
G. Nel caso in cui e' accertata l'esistenza di una malattia
sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od
aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione
medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in
oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche
occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la
voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri
di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio
che sente di meno.
I. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono
richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi
e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati
almeno nel IV decile della scala decilica».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. Regolamenti
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
navigazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del codice della navigazione-parte navigazione marittima)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n.
94, S.O.
La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il
riordino e il rilancio della nautica da diporto e del
turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
luglio 2003, n. 161.
Si riporta il testo dall'art. 65 del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O.:
«Art. 65. Regolamento di attuazione
In vigore dal 15 settembre 2005 1. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le
amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, un decreto ministeriale al fine di
disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei
procedimenti amministrativi, le materie di seguito
indicate:
a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi,
delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni
autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla
iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da
diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio
dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita'
relative alla cancellazione dai registri delle unita' da
diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso
delle unita' da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di
navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e
disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi
da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati
ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il
comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da
diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in
materia di requisiti fisici per il conseguimento della
patente nautica, in particolare per le persone disabili e
l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di
consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla
individuazione della persona, la disattivazione del pilota
automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unita' da
diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di
noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee
a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio
su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi
detentori dei registri di iscrizione, degli uffici
provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i
registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia
alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio
dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e
condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta
navigazione;
m) organizzazione dello sportello telematico del
diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari
vigenti.».
Il testo dell'allegato I del decreto ministeriale 29
luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 65
del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il
codice della nautica da diporto), modificato dal presente
decreto, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 2008, n. 222, S.O.
Note all'art. 1:
Per i riferimenti all'allegato I del citato decreto
ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, si veda nelle note
alle premesse.
porti gli occhiali ma vuoi conseguire la patente nautica?